La circolare n. 1/D del 22 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in merito all’Accordo di Partenariato Economico (APE) tra l’Unione Europea e il Giappone che entrerà in vigore il 1° febbraio 2019.
Con l’entrata in vigore dell’accordo, sarà garantita la liberalizzazione del 91% delle importazioni di prodotti UE in Giappone, ma con una previsione di quasi totale eliminazione dei dazi.
Le regole e le procedure di origine sono contenute nel Capo 3 dell’accordo, denominato “regole di origine e procedure di origine”.
I prodotti, per aver riconosciuto il trattamento preferenziale, devono essere considerati originari di una delle parti e devono avere l’attestazione di origine o almeno la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore, cd. conoscenza dell’importatore.
La conoscenza dell’importatore può essere considerata come la più importante novità dell’APE e si basa sul possesso, da parte del soggetto importatore, di informazioni che dimostrino che il prodotto riveste carattere originario e soddisfa i requisiti e le regole previste nell’accordo.
Gli operatori nazionali e UE che intendono effettuare operazioni di esportazione entro l’ambito APE, per un valore superiore a Euro 6.000, devono essere registrati al sistema REX ai fini della emissione delle relative attestazioni di origine. Per spedizioni il cui valore non superi tale limite di 6.000 euro non è invece richiesta la registrazione.
Gli esportatori che risultano già assegnatari di numero di registrazione REX (ad esempio per l’accordo con il Canada), possono regolarmente operare entro l’ambito dell’APE UE/Giappone nel caso siano verificati i requisiti di origine. L’attestazione di origine deve essere fatta su una fattura o su un altro documento commerciale che abbia una descrizione dettagliata del prodotto. La dichiarazione ha validità di 12 mesi.
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